di Alessandro Iraci
La Corte di Giustizia Federale (Sezione Unite) ha infatti respinto il reclamo del Ravenna avverso la sanzione della penalizzazione di punti 7 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per responsabilità oggettiva per le violazioni addebitate al proprio direttore sportivo, Giorgio Buffone. Accoglie invece parzialmente l’appello dello stesso Buffone avverso la sanzione dell’inibizione per tre anni e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’inibizione ad anni 2.
Dichiarati ammissibili dalla stessa Corte gli atti di intervento all'interno del ricorso da parte di Pavia e Paganese.
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